Art. 12.
(Attività di istruttoria tecnica).

      1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è aggiunta la seguente:

      «c-bis) le attività di istruttoria tecnica in tutti i procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alle direttive da quest'ultimo impartite».